E’ una delle misure attese del Dl Rilancio per la fase 2. E’ il bonus vacanze “per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive”, l’incentivo riconosciuto a chi deciderà di trascorrere un periodo di vacanza in Italia. Aiuto alle famiglie ma anche agli operatori di un settore, il turismo, tra i più penalizzati. “Non saranno vacanze in quarantena”, promette il governo.
Vediamo quindi i dettagli precisando che il testo definitivo potrebbe contenere novità e ulteriori specificazioni. Novità che non vanno escluse se pensiamo che stanno arrivando critiche (anche dentro la maggioranza) ai meccanismi scelti. Intanto, basandoci sulla bozza, proviamo a dare risposte ad alcune domande. Chi potrà chiederlo? Quando potrà essere utilizzato? A quanto ammonta? Di seguito i 5 punti:
1) I limiti di reddito
Franceschini ha illustrato la prima condizione per ottenerlo: “La misura che aiuterà famiglie e imprese è il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto un reddito Isee sotto i 50 mila euro, stiamo definendo”. La bozza del decreto parla infatti di un reddito di 35mila euro: evidentemente è un punto ancora da definire.
2) Da 150 a 500 euro a famiglia
Sempre Franceschini ha precisato: “Si tratta di 150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli”. Il comma 2 dell’articolo 183 della bozza del Dl Rilancio recita: “Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona”. Nella relazione introduttiva della bozza slono state sbarrate alcune ulteriori specificazioni sulle quali eviden temente resta ancora da definire il quadro preciso.
3) Quando è utilizzabile?
Ce lo dice il comma 1 dell’articolo: “Dal 1° luglio al 31 dicembre 2020“. Al comma 3 invece si specifica che “le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva” e che “il totale deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale”. Inolttre “il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”.
4) Come si utilizza?
Il comma 4: “Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto”.
5) Gli imprenditori turistici
Che ristoro avranno? Lo spiega il comma 5: ” Lo sconto di cui al comma 3 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari”.